Art. 8.
(Sanzioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente

 

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per le omesse iscrizioni al registro, nei confronti di chiunque svolge l'attività disciplinata dalla presente legge in assenza di uno o più dei requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sono irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 300 euro e non superiori a 6.000 euro, secondo le procedure stabilire dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      2. Chiunque si avvale delle prestazioni di imprese agromeccaniche non iscritte al registro, o, comunque, non abilitate, anche temporaneamente, all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica, è soggetto, da parte delle autorità competenti, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per importi non inferiori a 200 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano:

          a) della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

          b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo abilitante all'esercizio dell'attività professionale agromeccanica.

      4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente

 

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per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.